Lo Statuto
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE TERNI VALLEY
(ai sensi degli artt. 16 e 36 C.c.)
- ART. 1 E’ costituita una Associazione ai sensi dell’art. 36 del codice civile, denominata: “Terni Valley”. L’Associazione ha sede in Terni, presso lo Studio del Rag. Gianni Marcorelli, alla Via della Rinascita n. 6. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire filiali, succursali e uffici e di sopprimerli, nonché di trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune.
- ART. 2 L’Associazione non ha alcun ne di lucro. Essa ha lo scopo di perseguire finalità culturali, sociali e politiche. Persegue come finalità la promozione di eventi ed iniziative volte alla crescita politica e culturale della città di Terni, nonché ispirati ai doveri di solidarietà sociale previsti dalla Costituzione. Tra l’altro, l’Associazione si impegna a promuovere eventi ed iniziative per la formazione di una classe dirigente in grado di elaborare proposte di governo, ispirandosi alla tradizione democratica e progressista di sinistra. Per il raggiungimento dei propri fini l’Associazione potrà operare in collegamento con Terzi e Terze Entità, con Enti pubblici, con Società e Associazioni private, Comitati, Fondazioni, nonché con Società cooperative. L’Associazione potrà promuovere a sua volta altre Associazioni o Comitati con scopi analoghi od ani al proprio. L’Associazione potrà altre sì contribuire finanziariamente, nei limiti del patrimonio associativo, in favore di queste Entità nell'ambito del perseguimento del proprio scopo.
- ART. 3 Il numero degli associati è illimitato; possono aderire all'Associazione Entità e Persone siche e giuridiche che siano interessate agli scopi ed ai programmi della medesima e che si impegnino a rispettarne lo Statuto ed eventuali regolamenti. La qualità di associato non può essere ceduta ed è esclusa la sua successione mortis causa.
- ART. 4 Gli appartenenti all'Associazione si dividono in associati fondatori, associati ordinari ed onorari. Tutti gli associati, a qualunque categoria appartengono, se sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale, hanno diritto di voto in assemblea. La quota annuale per l’iscrizione all'associazione da parte dei soci ordinari verrà stabilita dal Consiglio Direttivo. La qualifica di associato onorario viene conferita dal Consiglio Direttivo a personalità italiane o straniere in possesso di particolari requisiti od ai quali siano attribuiti meriti speciali ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo stesso. Sono associati fondatori i promotori dell’Associazione in quanto intervenuti allatto costitutivo. Tutti gli associati, eccetto quelli onorari, sono tenuti al pagamento delle quote annuali fissate per ciascun anno dal Consiglio Direttivo. -
ART. 5 Per essere ammessi alla qualità di associato è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, il quale delibera inappellabilmente sull'ammissione o meno
- ART. 6 Il domicilio degli associati per i loro rapporti con l’Associazione è quello indicato sul libro degli associati allatto dell’iscrizione; ogni successiva variazione dovrà essere comunicata dall'associato interessato a mezzo di lettera raccomandata inviata al Presidente del Consiglio Direttivo.
- ART. 7 L’associato che intende dimettersi dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto con lo scadere dell’anno solare in corso al momento della espressione della volontà di recesso medesimo, purché la relativa comunicazione sia stata effettuata almeno due mesi prima del 31 dicembre dello stesso anno.
- ART. 8 L’esclusione dell’associato viene deliberata dall'Assemblea anche su proposta del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori e dei Probiviri, una volta che lo stesso sarà istituito dal Consiglio Direttivo medesimo, per i seguenti motivi: a) quando l’associato non abbia ottemperato alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni, alle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo; b) quando in qualunque modo la condotta dell’associato abbia arrecato danni morali o materiali all'Associazione o sia risultata contraria o non compatibile con gli scopi dell’Associazione; c) per gravi motivi in genere. Tale delibera debitamente motivata verrà verbalizzata sul Libro riunioni dell’Assemblea e comunicata all'interessato a mezzo di lettera raccomandata. L’associato escluso potrà ricorrere all'Assemblea stessa la quale deciderà alla sua prima riunione inappellabilmente, a semplice maggioranza dei presenti, salvo il diritto dell’associato di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ex art. 24 del cod. civ. In tal caso il foro competente è esclusivamente il Foro di Terni. Gli associati dimissionari, receduti, esclusi, così come pure gli eredi dell’associato defunto, non hanno alcun diritto sul patrimonio della Associazione, né alla restituzione in tutto od in parte della quota associativa, dei contributi o delle donazioni da questi rispettivamente versati o prestate.
- ART. 9 Il patrimonio dell’Associazione è costituito da: – quote associative ed eventuali maggiori contribuiti degli associati; – contributi, elargizione, donazioni e lasciti degli associati o di terzi; – eventuali proventi dalle attività della Associazione; – contributi ricevuti tramite accesso a fondi di finanziamento locali, nazionali ed internazionali; – avanzi di gestione. In ogni caso è esclusa la possibilità di distribuzione di avanzi di gestione o di utilità agli associati.
- ART. 10 L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro novanta giorni da tale data verranno predisposti per ogni esercizio, da parte del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo e quello preventivo per il successivo esercizio.
- ART 11 Organi principali della Associazione sono: a) il Consiglio Direttivo; 1. b) l’Assemblea degli associati; c) il Presidente dell’Associazione; d) il Vice Presidente dell’Associazione; e) il Segretario dell’Associazione; f) il Tesoriere dell’Associazione; g) il Collegio dei Revisori e dei Probiviri. Tale ultimo organo verrà nominato dal Consiglio Direttivo una volta che avranno aderito all'Associazione almeno 4 associati e con delibera del medesimo. Tutti gli associati dovranno riconoscere la giurisdizione del Collegio dei Probiviri.
- ART. 12 Il Consiglio Direttivo è composto da almeno tre membri e da non più di tredici membri eletti dall'Assemblea degli associati. Sono condizioni di eleggibilità dei membri del Consiglio Direttivo e per la permanenza in carica, quelle stesse richieste per la nomina ad amministratore di società di capitali e di non essere compromessi in questioni che in ogni modo possano indurre discredito sulla Associazione e sulle persone degli stessi componenti del Consiglio Direttivo. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo provvede ad eleggere nel suo seno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere e ad attribuire ad altri Consiglieri, ove lo ritenga opportuno, mansioni ed incarichi speciali.
- ART. 13 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione per attuare gli scopi dell’associazione. Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri, compreso l’uso della firma sociale, ad uno o più dei suoi membri, nonché a procuratori.
- ART. 14 Il Presidente del Consiglio Direttivo e disgiuntamente il Vice Presidente, hanno la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a Terzi ed in giudizio e curano l’esecuzione di quanto deliberato dalla Assemblea e dal Consiglio Direttivo. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo consideri necessario o quando ne facciano richiesta almeno due dei suoi membri. Il Presidente firma gli atti e quanto occorre per l’esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Associazione. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente.
- ART. 15 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei voti, purché siano presenti almeno la maggioranza dei consiglieri in carica; in caso di parità prevale il voto del Presidente o del Vice Presidente in caso di assenza o di impedimento del primo.
- ART. 16 Il Consiglio Direttivo deve riunirsi ogni qualvolta almeno due dei suoi membri lo ritengano necessario e in ogni caso almeno una volta all'anno per la stesura del bilancio consuntivo e di quello preventivo e per la determinazione della quota sociale e degli eventuali contributi facoltativi degli associati. Il Consiglio Direttivo delibera, inoltre, l’accettazione di donazioni, eredità, elargizioni e contributi che pervengano alla Associazione. Esso potrà inoltre deliberare i Regolamenti ed i Codici di Comportamento la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati, i piani di lavoro e tutte le iniziative conseguenti alle delibere della Assemblea per il raggiungimento degli scopi della Associazione. Per tutte le attività organizzative esso potrà avvalersi di persone od Enti specializzati, conferendo all’loro incarichi, deleghe e mandati.
- ART. 17 In caso di sopraggiunte cause di ineleggibilità, dimissioni, impedimento o decesso di un Consigliere, questi viene sostituito per il restante periodo di carica dal Consiglio Direttivo mediante cooptazione; tale nomina deve essere ratificata dalla prima Assemblea annuale che potrà altre sì sostituire il Consigliere cooptato
- ART. 18 L’Assemblea è composta da tutti gli associati alla Associazione in regola con il pagamento delle quote associative dovute sino al momento dell’Assemblea. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da Terzi, con delega scritta, purché non sia un membro del Consiglio Direttivo. Non sono ammesse più di tre deleghe al medesimo soggetto. L’Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno presso la sede sociale, ovvero in qualsiasi altro luogo scelto e comunicato dal Consiglio stesso, purché in Italia. L’Assemblea è convocata con avviso agli associati mediante lettera o comunicazione senza formalità particolari, anche a mezzo fax o messaggio di posta elettronica, od anche mediante pubblici proclami od avvisi da pubblicarsi su quotidiani di tiratura nazionale, di almeno quindici giorni prima dal’adunanza. L’Assemblea approva il bilancio consuntivo e preventivo, nomina i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori e dei Probiviri, ratica la cooptazione di membri del Consiglio Direttivo, delibera sulle modiche dello Statuto ad eccezione della deliberazione sul trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune la quale potrà essere presa dal Consiglio Direttivo. L’Assemblea delibera inoltre su quant'altro demandatogli per legge e per statuto.
- ART. 19 Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo e in sua assenza dal Vice Presidente. In assenza di entrambi l’Assemblea nomina il Presidente delle riunioni. Il Presidente dell’Assemblea è assistito da un Segretario e constata la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento.
- ART. 20 Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti, quale che sia il numero degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente.
- ART. 21 Il Presidente della Associazione, il Vice Presidente o il Consiglio Direttivo devono convocare l’Assemblea se almeno un decimo degli associati ne faccia espressa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, con ordine del giorno comune.
- ART. 22 Il Collegio dei Revisori e dei Probiviri è composto da tre membri, anche non associati, esclusi i membri del Consiglio Direttivo, che durano in carica per un trienni. I predetti Collegi saranno nominati dal Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Revisori e dei Probiviri ha il compito di controllare la gestione della Associazione e di vericare la conformità alla legge ed allo Statuto degli atti della Associazione, anche nei confronti degli associati. Il Collegio dei Revisori e dei Probiviri, una volta insediato, nominerà il suo Presidente e presenterà all'Assemblea annuale di approvazione del bilancio consuntivo e preventivo le proposte sui medesimi. In ordine alle controversie tra la Associazione e gli associati, il Collegio riferirà alla Assemblea di cui potrà richiedere la convocazione al Consiglio Direttivo a tal ne. Al Collegio spessa altre sì il compito di proporre al Consiglio Direttivo censure od all'Assemblea l’esclusione degli associati che si ritengono autori di atti e di comportamenti censurabili
- ART. 23 La Associazione ha durata illimitata.
- ART. 24 Lo scioglimento della Associazione è deliberato dall'Assemblea degli associati con la maggioranza di cui all’art. 20, la quale delibererà anche in ordine alla nomina di un Liquidatore ed alla devoluzione del patrimonio della Associazione stessa. Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione dovrà essere tassativamente devoluto ad altre associazioni o enti aventi finalità analoghe a quelle della Associazione o azioni di pubblica utilità.
- ART. 25 Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme pertinenti o compatibili del codice civile e comunque vigenti.